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Oggetto: Ferie non godute a.s. 2021/2022 da fruire entro e  non  oltre il 30 aprile 2023

Si comunica al Personale in indirizzo che le ferie pregresse devono essere godute obbligatoriamente entro il 30 aprile 2023.

I periodi di ferie richiesti e regolarmente autorizzati potranno successivamente subire variazioni solo per gravi e documentati motivi.

Il relativo piano ferie terrà in considerazione i seguenti elementi:

  • nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la richiesta del/dei dipendente/i disponibile/i;
  • saranno valutate solo esigenze particolari e motivate per iscritto;

Si rammenta, altresì, che per norma contrattuale le ferie non fruite nell’anno scolastico precedente possono essere fruite entro e non oltre il 30 aprile dell’anno scolastico successivo e non sono monetizzabili (art. 1 commi 54, 55 e 56 della legge 24 dicembre 2012, n. 228). 

Oltre questa data non potranno essere più concesse se non per rinvio disposto con provvedimento formale del Dirigente Scolastico per casi eccezionali e documentabili.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

  (Prof. Michele Nunziata)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2, D.Leg.vo n. 39/1993)

 

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